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PROFESSIONISTI

Commercialisti, stabilite le misure compensative per l'esercizio della professione

9 Settembre 2020
Commercialisti, stabilite le misure compensative per l'esercizio della professione

È  stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero della Giustizia che stabilisce la disciplina delle misure compensative per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, ai sensi degli articoli 5, 11, 22, 23 e 24 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206 (con quest'ultimo decreto furono attuate le Direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e 2006/100/CE, che adeguava determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

Il Regolamento definisce il contenuto della prova attitudinale e le modalità di valutazione e di svolgimento dell’esame, disponendo tra l'altro che:

  1. la prova attitudinale, prevista dall'art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 206/2007, abbia luogo presso il Consiglio nazionale dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili almeno due volte l'anno, con un intervallo di almeno 6 mesi, e comunque nel rispetto del termine di cui all'art. 22, comma 8-ter , del medesimo D.Lgs. n. 206/2007. L'esame, da svolgersi in lingua italiana, si articola in una prova scritta o pratica e in una prova orale, oppure in una sola prova orale, come stabilito nel decreto di riconoscimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art. 16, comma 6, del D.Lgs. n. 206/2007; le prove e le materie di esame sono elencate nell'allegato A del decreto, distinte per l'iscrizione nelle sezioni A (dottori commercialisti) e B (esperti contabili) dell'albo; 
  2. presso il Cndcec è istituita una commissione d'esame per lo svolgimento della prova attitudinale, composta da 5 membri effettivi, e da 5 membri supplenti in tutto, compreso il presidente. Due membri effettivi e due membri supplenti sono nominati tra professionisti, designati  dal Consiglio, iscritti alle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili con almeno 8 anni di anzianità, assicurando la presenza di professionisti iscritti in ciascuna sezione;
  3. la domanda di ammissione all’esame deve essere presentata al Cndcec e redatta secondo lo schema di cui all’allegato B  del decreto, unitamente alla copia del decreto di riconoscimento e di un documento di identità. Entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la Commissione si riunisce, su convocazione del presidente, per la fissazione del calendario delle prove di esame.