La riconducibilità degli “integratori alimentari” ai prodotti cui si applica l’aliquota IVA ridotta dev’essere valutata caso per caso (sulla base di considerazioni di natura tecnica), in quanto non si tratta di beni previsti nella Tabella A allegata al D.P.R. n. 633/1972: lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con le Risposte alle istanze di interpello 25 agosto 2020, n. 269 e n. 270.
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