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Il decreto “Rilancio” è legge, votata dal Senato l'approvazione definitiva

16 Luglio 2020
Il decreto “Rilancio” è legge, votata dal Senato l'approvazione definitiva

Il D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (decreto “Rilancio) conclude l’iter parlamentare e diventa legge con l’approvazione definitiva del Senato che, nella seduta del 16 luglio 2020, ha votato la fiducia al Governo con 159 voti favorevoli e 121 contrari sul testo del provvedimento licenziato dalla Camera lo scorso 9 luglio. Per l’entrata in vigore delle disposizioni si attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Numerose le novità inserite in sede di conversione, di cui si ricordano alcune tra le più rilevanti:

  • l'estensione della detrazione del 110% sulle spese di efficientamento energetico, di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020, anche alle seconde case, comprese le villette a schiera, ma con esclusione delle abitazioni signorili, ville o castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A. Il superbonus può essere usufruito solo per gli interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni, senza limitazioni, per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Tra i soggetti beneficiari vengono inoltre ricompresi le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori sugli immobili adibiti a spogliatoi degli atleti. Sono stati inoltre rivisti i limiti di spesa degli interventi finalizzati al risparmio energetico che vengono rimodulati in massimali diversi, invece del precedente tetto unico di spesa di 60 mila euro ad unità immobiliare, a seconda della tipologia di intervento e al numero di unità immobiliari che compongono l’edificio;

  • l'ampliamento dei soggetti beneficiari del credito d'imposta locazioni, previsto dall'art. 28  del D.L. n. 34/2020, sul canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. In sede di conversione in legge del decreto è stato infatti disposto che il credito d’imposta viene riconosciuto:
    • anche in assenza del requisito del calo del fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché ai soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19;
    • alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle misure del 20 per cento e del 10 per cento (invece che del 60 e del 30 per cento); 
    • alle strutture alberghiere e agrituristiche, ed ora anche alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente;
    • in caso di locazione, il conduttore può cedere il credito d’imposta al locatore, previa sua accettazione, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone.

  • lo stanziamento di ulteriori 30 milioni a favore del credito d’imposta per la mancata partecipazione a fiere, riconosciuto dall’art. 49 del decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all’estero che siano state disdette in ragione dell’emergenza Covid-19. Tali somme aggiuntive sono destinate alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese e agli operatori del settore fieristico, con riferimento al ristoro dei danni prodotti dall’annullamento o dalla mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali in Italia;

  • la concessione di contributi a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l’anno 2020, a favore dell’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella creazione. Viene inoltre previsto il riconoscimento di un credito d'imposta alle imprese del settore tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria e degli accessori, al fine di contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino. Il contributo spetta nella misura del 30 per cento del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92, comma 1, del Tuir, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 9 marzo 2020;

  • il rinvio del termine per la nomina degli organi di controllo o del revisore nelle Srl e nelle società cooperative costituite al 16 marzo 2019; in particolare, si prevede lo spostamento della scadenza all'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2021 (è stato infatti modificato l'art. 379, comma 3 , del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).