La detrazione del 110% sulle spese di efficientamento energetico, prevista dall’art. 119 del D.L. n. 34/2020, sarà estesa anche alle seconde case, comprese le villette a schiera, ma con esclusione delle abitazioni signorili, ville o castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A. Il superbonus sarà usufruibile solo per gli interventi effettuati su un massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni, senza limitazioni, per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.
Tra i soggetti beneficiari saranno inoltre ricompresi le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, nonché le associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori sugli immobili adibiti a spogliatoi degli atleti.
Sono diverse le modifiche alla norma apportate con un emendamento approvato venerdì scorso dalla commissione Bilancio della Camera al decreto legge “Rilancio”, da oggi all'esame della Camera per la conversione in legge (Ddl n. C 2500-A).
Oltre all’ampliamento dell’ambito di applicazione dell’agevolazione, sono stati inoltre rivisti i limiti di spesa degli interventi finalizzati al risparmio energetico che vengono ora rimodulati in massimali diversi, invece del precedente tetto unico di spesa di 60 mila euro ad unità immobiliare, a seconda della tipologia di intervento e al numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
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