Al termine della procedura di consultazione, conclusa il 3 maggio scorso, l'Oic ha pubblicato ieri la versione definitiva del documento interpretativo n. 6 (“Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”), con il quale vengono analizzate le novità introdotte dall'art. 7 del medesimo decreto-legge (decreto "Liquidità") e che resterà in vigore fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile.
Per effetto di tale norma:
La norma, quindi, introduce una facoltà di deroga all’art. 2423-bis , comma 1, n. 1), c.c., in presenza di determinate condizioni. La deroga si applica ai bilanci d’esercizio:
Detta deroga non si applica invece ai bilanci approvati entro il 23 febbraio 2020. Pertanto, in presenza di determinate condizioni le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale possono essere derogate, senza peraltro alterare il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.
La norma, se da un lato consente che nella valutazione delle voci e quindi nella quantificazione delle stesse nei bilanci approvati in data successiva al 23 febbraio 2020 non si tenga conto degli effetti negativi del Covid-19, dall’altro lato richiede che l’informazione sugli effetti di questa emergenza pandemica sia fornita, anche in chiave prospettica, secondo le regole ordinarie.
Questo documento fa parte del FocusCoronavirus
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