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DECRETO "LIQUIDITA", BILANCIO

Approvato dall'Oic il documento interpretativo n. 6 con le regole temporanee per la redazione dei bilanci

4 Giugno 2020
Approvato dall'Oic il documento interpretativo n. 6 con le regole temporanee per la redazione dei bilanci

Al termine della procedura di consultazione, conclusa il 3 maggio scorso, l'Oic ha pubblicato ieri la versione definitiva del documento interpretativo n. 6 (“Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23   – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio”), con il quale vengono analizzate le novità introdotte dall'art. 7  del medesimo decreto-legge (decreto "Liquidità") e che resterà in vigore fino a quando la norma in oggetto sarà applicabile.

Per effetto di tale norma:

  1. nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423 bis , comma 1, n. 1), c.c. può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all’art. 106 del decreto "Cura Italia" (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27);
  2. il criterio di valutazione dev'essere specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente;
  3. le disposizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

La norma, quindi, introduce una facoltà di deroga all’art. 2423-bis , comma 1, n. 1), c.c., in presenza di determinate condizioni. La deroga si applica ai bilanci d’esercizio:

  1. chiusi e non approvati dall’organo assembleare in data anteriore al 23 febbraio 2020 (ad esempio i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019);
  2. chiusi successivamente al 23 febbraio 2020 e prima del 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 30 giugno 2020);
  3. in corso al 31 dicembre 2020 (ad esempio i bilanci che chiudono al 31 dicembre 2020 oppure al 30 giugno 2021).

Detta deroga non si applica invece ai bilanci approvati entro il 23 febbraio 2020. Pertanto, in presenza di determinate condizioni le disposizioni relative alla prospettiva della continuità aziendale possono essere derogate, senza peraltro alterare il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota Integrativa e nella Relazione sulla gestione.

La norma, se da un lato consente che nella valutazione delle voci e quindi nella quantificazione delle stesse nei bilanci approvati in data successiva al 23 febbraio 2020 non si tenga conto degli effetti negativi del Covid-19, dall’altro lato richiede che l’informazione sugli effetti di questa emergenza pandemica sia fornita, anche in chiave prospettica, secondo le regole ordinarie.

Questo documento fa parte del FocusCoronavirus