È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 18/2020 “Cura Italia” nella versione resa definitiva a seguito dell’approvazione del testo da parte di Camera e Senato. Tra le numerose novità introdotte in sede di conversione – che entrano in vigore oggi, 30 aprile – si segnala la riscrittura dell’art. 61 del decreto.
In particolare, la norma dispone per determinate tipologie di contribuenti (sempreché abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia) la sospensione:
- dei versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità dì sostituti d'imposta, dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
- degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
- dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.
Le sospensioni di cui sopra si applicano a:
- imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness è culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche; sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse (compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati);
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
-soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali, dagli stessi direttamente gestite;
- Onlus, OdV e Aps che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).
In sostanza, con la revisione dell'art. 61 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, operata dalla legge di conversione, è stata ampliata la prima sospensione dei versamenti. In particolare, tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, elencati nell’art. 61 del D.L. n. 18/2020, vengono aggiunti gli esercenti di librerie, che non risultano ricomprese in gruppi editoriali, dagli stessi direttamente gestite. Una ulteriore novità contenuta nell’art. 61 , dopo la conversione, è la specifica disciplina di sospensione dei versamenti prevista per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Entro lo stesso termine dovranno essere versate - anche tramite il sostituto d'imposta - i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 24 febbraio 2020.