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EMERGENZA CORONAVIRUS

In Gazzetta il decreto “Cura Italia”. Da oggi in vigore le novità introdotte in sede di conversione

30 Aprile 2020
In Gazzetta il decreto “Cura Italia”. Da oggi in vigore le novità introdotte in sede di conversione

È stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale il decreto n. 18/2020 “Cura Italia” nella versione resa definitiva a seguito dell’approvazione del testo da parte di Camera e Senato. Tra le numerose novità introdotte in sede di conversione – che entrano in vigore oggi, 30 aprile – si segnala la riscrittura dell’art. 61 del decreto.

In particolare, la norma dispone per determinate tipologie di contribuenti (sempreché abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia) la sospensione:

  1. dei versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità dì sostituti d'imposta, dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
  2. degli adempimenti e versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 2 marzo al 30 aprile 2020;
  3. dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020.
    Le sospensioni di cui sopra si applicano a:
    - imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;
    - federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness è culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; 
    - soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche; sale da ballo, nightclub, sale gioco e biliardi; 
    - soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse (compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati); 
    - soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; 
    - soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; 
    - soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; 
    - soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; 
    - soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; 
    - aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; 
    - soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; 
    - soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
    - soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; 
    -soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; 
    - soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; 
    - soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica; 
    - esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali, dagli stessi direttamente gestite; 
    - Onlus, OdV e Aps che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

In sostanza, con la revisione dell'art. 61 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, operata dalla legge di conversione, è stata ampliata la prima sospensione dei versamenti. In particolare, tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, elencati nell’art. 61 del D.L. n. 18/2020, vengono aggiunti gli esercenti di librerie, che non risultano ricomprese in gruppi editoriali, dagli stessi direttamente gestite. Una ulteriore novità contenuta nell’art. 61 , dopo la conversione, è la specifica disciplina di sospensione dei versamenti prevista per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, sia professionistiche che dilettantistiche.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Entro lo stesso termine dovranno essere versate - anche tramite il sostituto d'imposta - i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 24 febbraio 2020.

Questo documento fa parte del FocusCoronavirus