È arrivato ieri l’ok di Bruxelles alle nuove regole introdotte in materia di garanzie ad imprese e professionisti dal “Decreto Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23, art. 13). Sul sito “fondidigaranzia” è inoltre disponibile il modello utilizzabile per chiedere la garanzia fino a 25mila euro: una volta compilato, potrà essere inviato tramite mail - anche non certificata - alla banca o al Confidi al quale ci si rivolgerà per chiedere il finanziamento.
Nel modulo vanno riportati:
- i dati relativi ai ricavi dell’ultimo esercizio contabile, in base all'ultimo bilancio depositato o all'ultima dichiarazione fiscale presentata. Per soggetti costituiti dopo il 1° gennaio 2019 per attestare i ricavi basta un’autocertificazione oppure altra documentazione idonea allo scopo;
- il codice Ateco dell’attività economica interessata dal finanziamento;
- l'attestazione dei danni economici subiti legati all’emergenza Covid-19;
- le finalità del prestito.
Il prestito può arrivare a 25mila euro, ma entro il limite del 25% del fatturato 2019, con una durata fino a 6 anni e inizio del rimborso dopo 2 anni.
Si ricorda inoltre che il decreto in esame prevede che fino al 31 dicembre 2020:
- la garanzia può essere concessa a titolo gratuito;
- l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro;
- sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Ue;
- la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%, previa autorizzazione della Commissione Ue;
- la riassicurazione può essere innalzata al 100% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito assunto;
- sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell’80% e per la riassicurazione nella misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.
Le ipotesi di garanzia concedibili previste dal decreto sono:
- garanzia al 100% per i prestiti fino a 25.000 euro, senza alcuna valutazione del merito di credito, alle PMI, agli imprenditori individuali e agli esercenti arti e professioni la cui attività sia stata danneggiata dall’emergenza COVID-19, attestata da dichiarazione autocertificata, e in presenza di determinati requisiti;
- garanzia al 100% per i prestiti fino a 800.000 euro, alle PMI con applicazione della valutazione del merito di credito, in presenza di determinati requisiti;
- garanzia al 90% per i prestiti fino a 5 milioni di euro, con possibilità di arrivare al 100 per cento con la controgaranzia dei Confidi, in presenza di determinati requisiti.