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EMERGENZA CORONAVIRUS

Misure restrittive prorogate fino al 3 maggio. Le attività professionali possono comunque proseguire l’attività

14 Aprile 2020
Misure restrittive prorogate fino al 3 maggio. Le attività professionali possono comunque proseguire l’attività

Con il D.P.C.M. 10 aprile 2020 , pubblicato sabato scorso in Gazzetta Ufficiale, sono state prorogate fino al 3 maggio - con alcune novità - le misure restrittive disposte per fronteggiare l’emergenza Covid-19. A partire da oggi, 14 aprile, all’elenco delle attività ammesse (generi alimentari, farmacie, tabaccherie, edicole, servizi finanziari ed assicurativi, attività professionali, ecc.) si aggiungono cartolerie, librerie e negozi di vestiti per bambini e neonati. Tra le attività produttive consentite sono inoltre aggiunte la silvicoltura e l’industria del legno e la fabbricazione di componenti, schede elettroniche e computer.

Per tutto il resto, comprese le limitazioni degli spostamenti per i cittadini, il blocco proseguirà fino al 3 maggio.

Relativamente alle attività professionali – che, come detto, possono proseguire l’attività - si raccomanda il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile, almeno per le attività che possono essere svolte a casa o in modalità a distanza. Per le medesime attività, poi, il provvedimento raccomanda ai datori di lavoro di incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i propri dipendenti (nonché gli eventuali altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva).

Devono inoltre essere assunti idonei protocolli di sicurezza anti-contagio: in particolare, qualora non fosse possibile garantire la distanza interpersonale di almeno un metro, devono essere adottati strumenti di protezione individuale. Il decreto incentiva infine anche le operazioni di sanificazione degli studi professionali.

Si ricorda che l’art. 64 del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18) prevede un credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro; il beneficio fiscale è riconosciuto nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro.

Successivamente, l’art. 30 del decreto “liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23), ha esteso l'ambito applicativo del credito d’imposta in esame, includendo anche le spese relative:

  1. all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (come mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
  2. all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (come ad esempio barriere e pannelli protettivi);
  3. all'acquisto di detergenti mani e disinfettanti.

Questo documento fa parte del FocusCoronavirus