È stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri un decreto-legge che introduce ulteriori restrizioni e sanzioni più severe finalizzate al contenimento del virus Covid-19, uniformando il quadro normativo vigente. A tal fine si prevede la possibilità che, in determinate aree o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, vengano adottate le misure indicate nel provvedimento, per una durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
In pratica, l’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento o in diminuzione in relazione all’andamento epidemiologico del virus, adottando una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.
Tra le misure indicate, si segnalano le seguenti a titolo indicativo:
Il nuovo decreto contiene anche disposizioni finalizzate a regolare i rapporti tra Governo ed enti locali nella gestione delle ordinanze contro il Coronavirus. In particolare, è previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze e che, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza. Le ordinanze locali ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.
Fatte salve le conseguenze sotto il profilo penale, il mancato rispetto delle misure di contenimento sarà punito con una sanzione amministrativa da 400 a 3mila euro. Nei casi di violazione delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applicherà anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Per violazioni reiterate della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
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