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EMERGENZA CORONAVIRUS

Coronavirus, nuove restrizioni modulabili. Multe da 400 a 3mila euro per chi non rispetta i divieti

25 Marzo 2020
Coronavirus, nuove restrizioni modulabili. Multe da 400 a 3mila euro per chi non rispetta i divieti

È stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri un decreto-legge che introduce ulteriori restrizioni e sanzioni più severe finalizzate al contenimento del virus Covid-19, uniformando il quadro normativo vigente. A tal fine si prevede la possibilità che, in determinate aree o, occorrendo, su tutto il territorio nazionale, vengano adottate le misure indicate nel provvedimento, per una durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

In pratica, l’applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento o in diminuzione in relazione all’andamento epidemiologico del virus, adottando una o più tra le misure previste dal decreto stesso, secondo criteri di adeguatezza specifica e principi di proporzionalità al rischio effettivamente presente.

Tra le misure indicate, si segnalano le seguenti a titolo indicativo:

  • la limitazione della circolazione delle persone, il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per i soggetti in quarantena perché contagiati e la quarantena precauzionale per le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti contagiati;
  • la sospensione dell’attività, la limitazione dell’ingresso o la chiusura di strutture e spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane;
  • la limitazione, la sospensione o il divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura;
  • la sospensione delle cerimonie civili e religiose e la limitazione o la sospensione di eventi e competizioni sportive, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all’interno degli stessi luoghi;
  • la possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto pubblico locale;
  • la sospensione o la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore;
  • la limitazione o la sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • la limitazione, la sospensione o la chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone;
  • la limitazione o la sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività professionali e di lavoro autonomo;
  • la possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in deroga alla disciplina vigente;
  • l’obbligo che le attività consentite si svolgano previa assunzione di misure idonee a evitare assembramenti di persone, di garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale.

Il nuovo decreto contiene anche disposizioni finalizzate a regolare i rapporti tra Governo ed enti locali nella gestione delle ordinanze contro il Coronavirus. In particolare, è previsto che, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Ministro della salute possa introdurre le misure di contenimento con proprie ordinanze e che, per specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, i Presidenti delle regioni possono emanare ordinanze contenenti ulteriori restrizioni, esclusivamente negli ambiti di propria competenza. Le ordinanze locali ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.

Fatte salve le conseguenze sotto il profilo penale, il mancato rispetto delle misure di contenimento sarà punito con una sanzione amministrativa da 400 a 3mila euro. Nei casi di violazione delle misure previste per pubblici esercizi o attività produttive o commerciali, si applicherà anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Per violazioni reiterate della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.



Questo documento fa parte del FocusCoronavirus