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DECRETO FISCALE, APPALTI

Ritenute sugli appalti, emanata l'attesa circolare sui nuovi obblighi

12 Febbraio 2020
Ritenute sugli appalti, emanata l'attesa circolare sui nuovi obblighi

È stata emanata il 12 febbraio 2020 dall'Agenzia delle Entrate la circolare n. 1/E contenente gli attesi chiarimenti in merito alle nuove regole introdotte in materia di ritenute dal decreto fiscale di accompagnamento alla Manovra di fine anno. L'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 – introdotto dall’art. 4, comma 1, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 – ha infatti previsto nuovi obblighi in capo a committenti, appaltatori e subappaltatori, al fine di contrastare l’omesso versamento delle ritenute.

In particolare:

  1. i soggetti di cui all'art. 23, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, residenti in Italia, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro a un'impresa tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali (comunque denominati) caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a chiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici - obbligate a rilasciarle - copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli artt. 23 e 24 del citato D.P.R. n. 600/1973, all’art. 50, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e all’art. 1, comma 5, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio;
  2. al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui sopra e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
  3. tali obblighi non si applicano se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente un'apposita certificazione che attesta la sussistenza dei requisiti indicati.

Ora, con la Circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E , l'Agenzia precisa l'ambito soggettivo ed oggettivo delle nuove norme, i relativi adempimenti e gli aspetti sanzionatori.

Sotto quest'ultimo profilo, si segnala che in caso di inottemperanza agli obblighi previsti il committente è tenuto al versamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione. Tale norma si applica esclusivamente nelle ipotesi in cui l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia commesso le suddette violazioni, compresa la violazione del divieto di compensazione, e le siano state irrogate le correlate sanzioni.

Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2020