Le compensazioni di crediti d'imposta riguardanti le imposte sui redditi e addizionali, Irap e Iva devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. L'obbligo di presentazione del modello F24 sussiste anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita Iva. Lo precisa l'Agenzia delle Entrate che, con la Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019, ha fornito i primi chiarimenti sulla presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d'imposta utilizzati in compensazione.
In particolare, viene evidenziato al riguardo che il modello F24 può essere presentato attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate:
L'obbligo di utilizzare i servizi telematici delle Entrate non sussiste qualora l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa allo scomputo diretto del credito dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24. Resta fermo, inoltre, l'obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici, ai sensi dell’art. 11, comma 2, lettera a), del D.L. 24 aprile 2014, n. 66.
Il provvedimento si è reso necessario a seguito delle novità introdotte dall’art. 3, commi da 1 a 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124 (Decreto Fiscale), convertito con modificazioni in legge n. 157/2019 , che:
In allegato alla Risoluzione è pubblicato l’elenco dei codici tributo da indicare nel modello F24 per l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta, che potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello della corretta presentazione all’Agenzia delle Entrate della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito stesso.
Si riporta di seguito una sintesi del documento di prassi in commento.
COMPENSAZIONE: COSA CAMBIA con il D.L. n. 124/2019 |
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NOVITÀ INTRODOTTE dal DECRETO |
L’obbligo della preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito, viene esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite F24 per importi superiori a 5mila euro annui, relativi ad imposte sui redditi ed Irap (comprese le addizionali e le imposte sostitutive). In tal senso è stato sostituito l'ultimo periodo dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. In precedenza, tale obbligo era sancito soltanto per l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva. Il modello F24 dev'essere presentato attraverso gli appositi servizi telematici anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita Iva. È stato pertanto modificato l’art. 37, comma 49-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modifiche dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 (in particolare, è stato eliminato il riferimento ai titolari di partita Iva contenuto nella norma). |
CODICI UTILIZZABILI in COMPENSAZIONE nel MODELLO F24 |
Sono riportati in allegato alla risoluzione in commento. |
OBBLIGO di PREVENTIVA PRESENTAZIONE della DICHIARAZIONE (o dell'ISTANZA) da cui EMERGE il CREDITO |
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AMBITO di APPLICAZIONE |
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che sono soggette a tale obbligo le compensazioni identificate dai codici classificati nelle seguenti categorie (v. allegato alla risoluzione in esame):
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COMPENSAZIONE - TERMINI |
Il credito potrà essere compensato a partire dal 10° giorno successivo a quello in cui è stata correttamente presentata all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione (o dell’istanza) da cui emerge il credito stesso. |
LIMITE di 5MILA EURO |
Come accennato sopra, l’obbligo scatta solo se il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d’imposta, anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui. Ai fini della verifica di tale limite, si considerano solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24. Se nello stesso modello F24 è utilizzato in compensazione un credito Ires (identificato dal codice tributo 2003) per 6.000 euro e – aggiungendo 1.000 euro di fondi propri – viene effettuato il pagamento dell’acconto Ires di 7.000 euro per il periodo d’imposta successivo (codici tributo 2001 e 2002), l’operazione non dovrà essere preceduta dalla presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge il credito Ires. Tale compensazione, infatti, è espressamente prevista dall’art. 4, comma 3, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, senza l'obbligo che venga esposta nel modello F24. Nell'allegato sono riportati, nell’ultima colonna, i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta (indicati nella seconda colonna), senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro. |
CREDITI MATURATI in RELAZIONE al PERIODO d'IMPOSTA 2018 |
Non vi è l'obbligo in esame, in quanto l'art. 3, comma 3 , del D.L. n. 124/2019 precisa che le nuove regole si applicano “ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019”. Di conseguenza – sottolinea la risoluzione - i crediti del periodo d’imposta 2018 potranno essere compensati, senza l’obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta 2019. Crediti Iva Resta fermo che per essi l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione (o istanza) da cui emerge il credito sussiste anche per l'anno d'imposta 2018 (per effetto dell'art. 10 del D.L. 1 luglio 2009, n. 78). |
OBBLIGO di PRESENTAZIONE del MODELLO F24 ATTRAVERSO i SERVIZI TELEMATICI |
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AMBITO di APPLICAZIONE |
Come accennato sopra, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni di crediti d’imposta, viene esteso alla generalità dei contribuenti e dei sostituti d'imposta, per crediti relativi ad imposte sostitutive, imposte sui redditi ed addizionali, Irap ed Iva, nonché agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. |
SOSTITUTI d'IMPOSTA |
Per effetto del D.L. n. 124/2019 , pertanto, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici sussiste anche per la presentazione degli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta. - Recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute |
PRESENTAZIONE dell'F24 |
Il modello di versamento può essere presentato (attraverso i servizi telematici):
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ESCLUSIONI |
L'obbligo in esame non scatta se l’esposizione del credito nel modello F24 rappresenta una modalità alternativa allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d’imposta pagato nello stesso modello di versamento. |
Questo documento fa parte del FocusMANOVRA 2020
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