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Antiriciclaggio, differito al 15 febbraio 2020 il termine per la compilazione del questionario

23 Dicembre 2019
Antiriciclaggio, differito al 15 febbraio 2020 il termine per la compilazione del questionario

È stato differito al 15 febbraio 2020 il termine per la compilazione del questionario sull'antiriciclaggio da parte del campione di iscritti individuato dagli Ordini: lo ha reso noto il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con l'Informativa 19 dicembre 2019, n. 121/2019.

Al riguardo si ricorda quanto segue:

  1. si tratta del documento “Antiriciclaggio: questionario per l'adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti (art. 11, D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017)” - pubblicato con l'Informativa 28 novembre 2019, n. 108 - che aggiorna la versione pubblicata con l’Informativa n. 48/2018;
  2. rispetto alla versione precedente, il questionario è semplificato – sia per contenuti sia per formato delle risposte - in ragione del differimento dell'operatività delle regole tecniche al 1° gennaio 2020, ma anche per consentirne la compilazione in modalità informatica tramite la piattaforma e-learning “Concerto”;
  3. gli argomenti individuati dal questionario riguardano in particolare:
    - l’organizzazione dello studio professionale e degli adempimenti antiriciclaggio;
    - l’adeguata verifica della clientela;
    - la conservazione documentale;
    - la segnalazione delle operazioni sospette.

In materia si segnala infine l'Informativa 13 novembre 2018, n. 88, con la quale il Cndcec precisò che il “Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo” non apporta alcuna modifica al numero dei crediti formativi da acquisire nelle materie obbligatorie; nel documento, infatti, viene sottolineato che “l'iscritto potrà assolvere all'obbligo formativo in materia di antiriciclaggio anche partecipando a corsi organizzati da altri soggetti, ovvero a sessioni formative interne allo studio professionale”.

Ne deriva che gli iscritti che intendono assolvere l'obbligo formativo imposto dalla normativa antiriciclaggio (ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) potranno farlo alternativamente:

  1. attraverso gli eventi formativi organizzati dagli Ordini territoriali; in tal caso sarà possibile acquisire anche i tre crediti nelle materie obbligatorie;
  2. partecipando ad eventi organizzati da altri enti, che rilasceranno un'attestazione comprovante l'adempimento dell'obbligo formativo ai soli fini della normativa antiriciclaggio, e quindi non della formazione professionale continua.