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Non ostano all'ingresso nel regime forfettario i contratti “misti”

14 Novembre 2019
Non ostano all'ingresso nel regime forfettario i contratti “misti”

Con la Risposta all’istanza di interpello 13 novembre 2019, n. 484, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’ammissibilità al regime forfettario dei contratti “misti”, che sussistono qualora in capo alla stessa persona vengano attivati un rapporto di lavoro subordinato part-time a tempo indeterminato e, contestualmente, uno - parallelo e distinto - di lavoro autonomo (nella fattispecie, consulente finanziario).

In particolare, nel citato documento di prassi è stato sottolineato che - con riferimento ai “contratti misti” stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2019 (data di entrata in vigore dell’ultima legge di Bilancio) - laddove non sia ravvisabile un preesistente rapporto di lavoro dipendente e l’utilizzo del “contratto misto” non comporti artificiose trasformazioni di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, non si ravvisano cause ostative all’accesso al regime forfettario.

Al riguardo, si ricorda quanto segue:

  1. ai sensi dell’art. 1, comma 57, lettera d-bis, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), così come modificata dall’art. 1, commi da 9 a 11, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), non possono avvalersi del regime forfetario “le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni”;
  2. con la Circolare 10 aprile 2019, n. 9/E, par. 2.3.2, l’Agenzia delle Entrate chiarì che “la nuova causa ostativa contenuta nella citata lettera d-bis) risponde alla ratio di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza”.