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Le sanzioni previste in caso di scarto delle fatture elettroniche da parte dello SdI

12 Novembre 2019
Le sanzioni previste in caso di scarto delle fatture elettroniche da parte dello SdI

Con il Principio di diritto 11 novembre 2019, n. 23, l’Agenzia delle Entrate ha riepilogato il regime sanzionatorio previsto per il caso in cui la fattura elettronica risulti scartata dallo SdI.

In particolare:

EFFETTI dello “SCARTO” della FATTURA ELETTRONICA

REGOLA

RIFERIMENTO NORMATIVO

La fattura elettronica o le fatture del lotto di cui al file scartato dal Sistema di Interscambio si considerano “non emesse”.

Provvedimento 30 aprile 2018, n. 89757, par. 2.4 (1) (2)

 

SANZIONI PREVISTE per la MANCATA EMISSIONE della FATTURA nei TERMINI - DISCIPLINA APPLICABILE a REGIME (3) (4)

Tra il 90 e il 180% dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro (5) (6)

Da 250 a 2.000 euro se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo (5) (6)

 

SANZIONI PREVISTE per la MANCATA EMISSIONE della FATTURA nei TERMINI - PRIMO SEMESTRE 2019 (7)

Le sanzioni di cui sopra:

  • non si applicano qualora la fattura elettronica sia regolarmente emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica Iva relativa all’operazione documentata;
  • sono ridotte dell’80%, se la fattura elettronica è emessa entro il termine di effettuazione della liquidazione Iva del periodo successivo. Tale riduzione si applica fino al 30 settembre 2019 per i soli contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’Iva con cadenza mensile. (8)

(1) Emanato in attuazione dell'art. 1 del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127.

(2) Successivamente aggiornato con il Provvedimento 30 maggio 2019, n. 164664 .

(3) All'omessa fatturazione è equiparata la fatturazione tardiva (Circolare Agenzia Entrate 25 gennaio 1999, n. 23/E, punto 2.1).

(4) La misura delle sanzioni è prevista dall'art. 6 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

(5) Per ciascuna violazione.

(6) Si applicano - alternativamente tra loro - gli istituti del concorso di violazioni e continuazione (art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472) e del ravvedimento operoso (art. 13 del medesimo decreto).

(7) Art. 10, comma 1, D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136.

(8) Circolare Agenzia Entrate 17 giugno 2019, n. 14/E.