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CONVEGNO NAZIONALE CNDCEC

Crisi d’impresa, il Cndcec presenta gli indici di allerta

25 Ottobre 2019
Crisi d’impresa, il Cndcec presenta gli indici di allerta

Oltre 1.200 commercialisti, provenienti da 131 ordini di tutta Italia, hanno partecipato al Convegno nazionale di categoria sulla crisi d’impresa, che si è svolto il 25 e 26 ottobre a firenze. Grande è infatti l’interesse dei professionisti e delle imprese per la riforma della disciplina fallimentare operata dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) che vede l’avvio delle procedure di allerta e di nuovi obblighi e responsabilità in capo a imprenditori e organi di controllo societari.

Nella giornata di venerdì sono stati presentati ufficialmente gli indici di allerta della crisi, specifici indici economici che il Consiglio nazionale dei commercialisti ha elaborato, come previsto dal Codice, al fine di individuare, per mezzo di criteri omogenei e obiettivi, fondati indizi di difficoltà dell’impresa che l'organo di controllo societario, il revisore contabile e la società di revisione, è tenuto a segnalare tempestivamente all'organo amministrativo e, in caso di mancata risoluzione, all’Ocri.

Come si legge nelle premesse del documento presentato oggi, il Cndcec - oltre all'elaborazione degli indici di cui all’art. 13, secondo comma, del Codice, come da mandato legislativo - ha definito un iter logico che, partendo dall’esame dell’andamento aziendale, porta alla rilevazione dei fondati indizi di crisi.

Ricorda innanzitutto il Cndcec che la sussistenza di fondati indizi di crisi, in presenza dei quali scatta la segnalazione da parte degli organi di controllo, è individuata preliminarmente dall’art. 13, primo comma, del Codice nei seguenti indicatori:

  1. l'assenza della sostenibilità del debito nei successivi sei mesi;
  2. il pregiudizio per la continuità aziendale nell'esercizio in corso o quanto meno per sei mesi;
  3. la presenza di ritardi reiterati e significativi nei pagamenti, avendo anche riguardo ai limiti posti ai fini delle misure premiali dall'art. 24 del Codice.

Passando invece agli indici definiti dal Cndcec - ai sensi l’art. 13, secondo comma, del Codice - che fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell’impresa, sono stati individuati i seguenti:

  1. patrimonio netto negativo o diminuito sotto i valori di legge per effetto di perdite di esercizio;
  2. Debt service coverage ratio: in caso di patrimonio positivo, deve essere considerato il rapporto tra i flussi di cassa previsti nei sei mesi successivi disponibili per il pagamento dei debiti (Dscr a sei mesi inferiore a 1).

Qualora non sia disponibile il Dscr o i dati prognostici occorrenti per la sua determinazione siano ritenuti non sufficientemente affidabili, si dovrà ricorrere all’impiego combinato di una serie di cinque indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività, che debbono allertarsi tutti congiuntamente:

  1. indice di sostenibilità degli oneri finanziari in termini di rapporto tra gli oneri finanziari e il fatturato;
  2. indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
  3. indice di ritorno liquido dell’attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
  4. indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
  5. indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l’indebitamento previdenziale e tributario e l’attivo.

Nel documento sono infine previsti prevede infine specifici indici per le start-up innovative, le imprese in liquidazione e le imprese di nuova costituzione e tiene conto di alcune specificità relative a cooperative e consorzi ed edilizia, considerando anche le situazioni in cui via siano crediti nei confronti della P.A.

Il documento presentato dal Cndcec, benché costituisca una bozza definitiva, deve essere ancora approvato con decreto dal Ministero dello Sviluppo economico, quando è ormai prossimo alla scadenza - il 16 dicembre - il termine per l'adeguamento degli statuti e la nomina dei sindaci o revisori con conseguente avvio delle segnalazioni di allerta.

Nella relazione di apertura il presidente del Cndcec, Massimo Miani, non ha mancato di sottolineare nuovamente la centralità che il legislatore ha assegnato alla figura del commercialista nella riforma, in particolare nella fase di prevenzione della crisi, richiamando la necessità di tornare a essere, per i propri clienti, consulenti aziendali con competenze adeguate ad assisterli nell’individuare il migliore assetto organizzativo per la propria impresa.

Questo documento fa parte del FocusCRISI D'IMPRESA