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VERSAMENTI, SCADENZE

ISA: i termini di versamento a seguito della proroga disposta con il decreto “Crescita”

2 Agosto 2019
ISA: i termini di versamento a seguito della proroga disposta con il decreto “Crescita”

Ai sensi dell'art. 12-quinquies, commi 3 e 4, del decreto “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58), per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto ministeriale, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Iva e Irap che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019. Tale proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la proroga al 30 settembre 2019 si applica a tutti i contribuenti che, contestualmente:

  1. esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  2. dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Di conseguenza, il differimento dei termini di versamento riguarda anche i contribuenti che, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018:

  1. applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
  2. applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2 , del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
  3. determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  4. ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA (Risoluzione 28 giugno 2019, n. 64/E).

Con la risoluzione n. 71/E/2019  pubblicata ieri, l'Agenzia ha così riepilogato le seguenti scadenze:

VERSAMENTO

CONTRIBUENTI

TERMINI

MAGGIORAZIONE

INTERESSI

Unica soluzione

Tutti i soggetti che hanno usufruito della proroga (titolari o non titolari di partita Iva)

30 settembre 2019

NO

NO

30 ottobre 2019

0,40%

NO

Versamento rateizzato

Titolari di partita Iva

I rata: 30 settembre 2019

NO

NO

II rata: 16 ottobre 2019

NO

0,18%

III rata: 18 novembre 2019

NO

0,51%

Titolari di partita Iva che applicano l’art. 17, comma 2, del D.P.R. 435/2001

I rata: 30 ottobre 2019

0,40 per cento

NO (2)

II rata: 18 novembre 2019

0,40 per cento

0,18% (2)

Non titolari di partita Iva (1)

I rata: 30 settembre 2019

NO

NO

II rata: 31 ottobre 2019

NO

0,33%

III rata: 2 dicembre 2019

NO

0,66%

Non titolari di partita Iva che applicano l’art. 17, comma 2, del D.P.R. 435/2001

I rata: 30 ottobre 2019

0,40 per cento

NO (2)

II rata: 31 ottobre 2019

0,40 per cento

NO (2)

III rata: 2 dicembre 2019

0,40 per cento

0,33% (2)

(1) Che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Tuir.

(2) Maggiorando l'importo da rateizzare dello 0,40 per cento a titolo di interessi corrispettivi.