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L’imbarco sulla nave delle provviste dev'essere provato con l'annotazione sul registro di bordo

31 Luglio 2019
L’imbarco sulla nave delle provviste dev'essere provato con l'annotazione sul registro di bordo

Ai sensi dell'art. 8-bis, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972 – nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla Legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Legge Comunitaria 2010) - sono assimilate alle cessioni all’esportazione “le cessioni di apparati motori e loro componenti e di parti di ricambio degli stessi e delle navi e degli aeromobili di cui alle lettere precedenti, le cessioni di beni destinati a loro dotazione di bordo e le forniture destinate al loro rifornimento e vettovagliamento comprese le somministrazioni di alimenti e di bevande a bordo ed escluse, per le navi adibite alla pesca costiera, le provviste di bordo”. ...

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