Può transitare già da quest’anno nel regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il professionista rientrante nel regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27, commi 1 e 2 , del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, qualora nel 2019 preveda di fuoriuscire da detto regime a causa del superamento - per oltre il 50 per cento - del limite di 30mila euro ...
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