Ai sensi dell'art. 14 della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), l'imprenditore che chiede il proprio fallimento è tenuto a depositare presso la Cancelleria del Tribunale: le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti oppure l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti ...
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