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PROCEDURE CONCORSUALI

Nessuna sanzione per l'omesso deposito delle scritture contabili da parte dell'imprenditore che chiede il fallimento

25 Febbraio 2019
Nessuna sanzione per l'omesso deposito delle scritture contabili da parte dell'imprenditore che chiede il fallimento

Ai sensi dell'art. 14 della legge fallimentare (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267), l'imprenditore che chiede il proprio fallimento è tenuto a depositare presso la Cancelleria del Tribunale: le scritture contabili e fiscali obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti oppure l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata; uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività; l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti ...

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