Secondo un consolidato orientamento maturato presso la giurisprudenza di legittimità, ai fini Irpef l'indennità supplementare corrisposta all'atto della cessazione dal servizio dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze ha funzione esclusivamente previdenziale ed è assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui all'art. 17, comma 1, del Tuir. Pertanto detto emolumento rappresenta una forma di retribuzione differita, assoggettata a tassazione separata e non integrale, “essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi da parte dell'istituto” (in tal senso si segnalano in particolare le pronunce della Corte di Cassazione nn. 19859/2016, 9430/2003, 2458/2017, 5214/18 e 11381/2017). ...
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