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Cassetto fiscale, valida la delega al commercialista dell’associazione di categoria

2 Novembre 2018
Cassetto fiscale, valida la delega al commercialista dell’associazione di categoria

La consultazione del proprio cassetto fiscale può essere delegata ad un massimo di due intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano sottoscritto uno specifico “Regolamento”.

Al riguardo, con la risposta all’istanza di interpello n. 57 del 31 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini della consegna all’ufficio della delega il contribuente può conferire procura anche al dottore commercialista dipendente dell’associazione di categoria, il quale può anche autenticare la sottoscrizione del contribuente, semprechè sia validamente iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Si ricorda che la delega può essere effettuata attraverso le seguenti modalità:

  1. comunicazione in via telematica, attraverso i canali Entratel o Fisconline, dei dati dell’intermediario cui la delega è conferita;
  2. compilazione della delega sull’apposito modello e consegna del medesimo all’intermediario (il quale invierà tramite Entratel la richiesta di autorizzazione ad accedere al cassetto fiscale del contribuente delegante);
  3. compilazione del modello per il “Conferimento della delega/revoca” (disponibile sul sito internet dell’Agenzia) e consegna del medesimo presso qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Qualora il contribuente che non intenda recarsi personalmente in ufficio, potrà farsi rappresentare da un incaricato ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.