La consultazione del proprio cassetto fiscale può essere delegata ad un massimo di due intermediari di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano sottoscritto uno specifico “Regolamento”.
Al riguardo, con la risposta all’istanza di interpello n. 57 del 31 ottobre l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini della consegna all’ufficio della delega il contribuente può conferire procura anche al dottore commercialista dipendente dell’associazione di categoria, il quale può anche autenticare la sottoscrizione del contribuente, semprechè sia validamente iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
Si ricorda che la delega può essere effettuata attraverso le seguenti modalità:
Qualora il contribuente che non intenda recarsi personalmente in ufficio, potrà farsi rappresentare da un incaricato ai sensi dell’art. 63 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
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