La prescrizione dell'azione prevista dall'art. 2394 del codice civile, anche qualora venga esercitata dalla procedura, decorre dal momento in cui l'attivo si sia palesato in modo oggettivamente percepibile da parte dei creditori come inidoneo a soddisfarli. Per la Corte di Cassazione, quindi, si tratta di una valutazione astratta di conoscibilità: non un fatto soggettivo di conoscenza del danno, ma un rilievo del dato oggettivo di conoscibilità da parte dei terzi creditori, posti così nella condizione di poter esercitare il proprio diritto. ...
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