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ADEMPIMENTI

Detrazione Iva, la posizione dei commercialisti sulle nuove regole

28 Marzo 2018
Detrazione Iva, la posizione dei commercialisti sulle nuove regole

Continua a far discutere la questione dei termini entro i quali poter esercitare il diritto della detrazione Iva, alla luce dell’entrata in vigore dell’art. 2 della “Manovra correttiva” della scorsa primavera (D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96) e della Circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E.

Al riguardo si è sostenuto che l’Iva di una fattura datata fine mese, ma arrivata i primi giorni del mese successivo, non possa più essere detratta dal cessionario/committente già con la liquidazione relativa al mese di emissione (mese di esigibilità dell’imposta), con conseguente slittamento del dies a quo (momento iniziale) del diritto alla detrazione.

Per l’Associazione nazionale dei commercialisti (Anc) e Confimi Industria, invece, “vi sarebbe spazio per una diversa interpretazione ‘distensiva’ basata sulla distinzione fra dies a quo ‘teorico’ (che sorge con l’esigibilità) e dies a quo ‘esercitabile’ che consenta la detrazione delle fatture con Iva esigibile che siano pervenute (possesso) in tempo utile per la detrazione in sede di liquidazione ai sensi dell’art. 1 del DPR 100/98”.

Attraverso un comunicato stampa congiunto diffuso dalle due associazioni, infatti, si afferma che la norma da ultimo citata non solo non è stata abrogata ma non risulta nemmeno in contrasto con gli insegnamenti giurisprudenziali comunitari.

Al riguardo si ricorda che:

  1. il richiamato art. 2 del D.L. n. 50/2017 dispone che il diritto alla detrazione dell'Iva possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui è sorto (e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto) (art. 19, comma 1 , secondo periodo, del D.P.R. n. 633/1972). Conseguentemente cambia il termine entro il quale si devono registrare gli acquisti, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. n. 633/1972: ora la norma prevede che l'adempimento vada effettuato anteriormente alla liquidazione periodica nella quale viene esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno;
  2. con la Circolare 17 gennaio 2018 n. 1/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato tra l’altro che “sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti adottati dai contribuenti” in sede di liquidazione periodica relativa al mese di dicembre 2017 (il cui termine era fissato al 16 gennaio 2018) - “difformi rispetto alle indicazioni fornite con il presente documento di prassi”.