Continua a far discutere la questione dei termini entro i quali poter esercitare il diritto della detrazione Iva, alla luce dell’entrata in vigore dell’art. 2 della “Manovra correttiva” della scorsa primavera (D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modifiche dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96) e della Circolare 17 gennaio 2018, n. 1/E.
Al riguardo si è sostenuto che l’Iva di una fattura datata fine mese, ma arrivata i primi giorni del mese successivo, non possa più essere detratta dal cessionario/committente già con la liquidazione relativa al mese di emissione (mese di esigibilità dell’imposta), con conseguente slittamento del dies a quo (momento iniziale) del diritto alla detrazione.
Per l’Associazione nazionale dei commercialisti (Anc) e Confimi Industria, invece, “vi sarebbe spazio per una diversa interpretazione ‘distensiva’ basata sulla distinzione fra dies a quo ‘teorico’ (che sorge con l’esigibilità) e dies a quo ‘esercitabile’ che consenta la detrazione delle fatture con Iva esigibile che siano pervenute (possesso) in tempo utile per la detrazione in sede di liquidazione ai sensi dell’art. 1 del DPR 100/98”.
Attraverso un comunicato stampa congiunto diffuso dalle due associazioni, infatti, si afferma che la norma da ultimo citata non solo non è stata abrogata ma non risulta nemmeno in contrasto con gli insegnamenti giurisprudenziali comunitari.
Al riguardo si ricorda che:
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