News
DICHIARAZIONI

730 e Redditi PF: chiarimenti dalle Entrate sui casi di esonero

6 Marzo 2018
730 e Redditi PF: chiarimenti dalle Entrate sui casi di esonero

Il contribuente che possiede soltanto redditi da lavoro dipendente corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato ad effettuare le ritenute di acconto (oppure da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio), non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi (modello 730 e Redditi PF).

La conferma è stata fornita dall’Agenzia delle Entrate sul proprio profilo Twitter, con la specificazione che ai fini dell’esonero è richiesto che:

  1. le detrazioni per familiari a carico riconosciute dal sostituto d’imposta siano effettivamente spettanti;
  2. non debbano essere versate le addizionali regionale e comunale;
  3. non vada restituito, in tutto o in parte, il “bonus IRPEF”.

Tra le principali novità del modello 730/2018 si segnalano le seguenti:

  1. cambiano le detrazioni per gli interventi antisismici effettuati su parti comuni condominiali e per gli interventi che comportano una riduzione della classe di rischio sismico e per alcune spese per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali;
  2. passa da 564 a 717 euro il limite per le spese di istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione;
  3. entra nel modello anche la nuova disciplina relativa alle locazioni “brevi”;
  4. è stato aggiornato il rigo F8, per l’indicazione delle ritenute riportate nel quadro Certificazione Redditi - Locazioni brevi della Certificazione Unica 2018;
  5. passa da 2.000 a 3.000 euro l’importo delle somme relative ai premi di risultato erogate nel settore privato ai lavoratori dipendenti.

Tra le principali novità del modello Redditi PF 2018, invece, si segnalano:

  1. l’introduzione della disciplina relativa alle locazioni “brevi”, i cui proventi costituiscono reddito fondiario e devono essere riportati nel Quadro RB (le istruzioni precisano che per il sublocatore o il comodatario il reddito derivante da queste locazioni costituisce reddito diverso e dev’essere inserito nel Quadro RL);
  2. l’inserimento del nuovo Quadro LC, riservato all’imposta assoggettata al regime di cedolare secca del reddito dei fabbricati indicata nel Quadro RB;
  3. l’opzione per l’imposta sostitutiva di cui all’art. 24-bis del TUIR, esercitabile dalle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia (Quadro NR);
  4. le nuove detrazioni per gli interventi antisismici e per talune tipologie di spese relative ad interventi di riqualificazione energetica;
  5. l’esclusione da IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Iap): a tal fine rilevano i Quadri RA.