Dal prossimo 1° luglio, gli stipendi non potranno più essere pagati in contanti: lo prevede l'art. 1, comma 910, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), ai sensi del quale saranno obbligatorie le seguenti modalità:
- bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. A tal fine, l'impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purchè di età non inferiore a 16 anni.
La norma precisa inoltre quanto segue:
- la novità in esame non si applica ai rapporti di lavoro:
- instaurati con le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 339;
- comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- in presenza di una violazione al divieto, nei confronti del datore di lavoro o committente si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5mila euro;
- per “rapporto di lavoro” si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del Codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonchè ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142;
- la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.