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MANOVRA 2018, LAVORO

Dal 1° luglio divieto di pagare gli stipendi in contanti

11 Gennaio 2018
Dal 1° luglio divieto di pagare gli stipendi in contanti

Dal prossimo 1° luglio, gli stipendi non potranno più essere pagati in contanti: lo prevede l'art. 1, comma 910, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), ai sensi del quale saranno obbligatorie le seguenti modalità:

  1. bonifico sul conto identificato dal codice Iban indicato dal lavoratore;
  2. strumenti di pagamento elettronico;
  3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  4. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. A tal fine, l'impedimento si intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purchè di età non inferiore a 16 anni.

La norma precisa inoltre quanto segue:

  1. la novità in esame non si applica ai rapporti di lavoro:
    1. instaurati con le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
    2. di cui alla Legge 2 aprile 1958, n. 339;
    3. comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
  2. in presenza di una violazione al divieto, nei confronti del datore di lavoro o committente si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5mila euro;
  3. per “rapporto di lavoro” si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'art. 2094 del Codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonchè ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della Legge 3 aprile 2001, n. 142;
  4. la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.