
L'attività di factoring, concretizzandosi in prestazioni di servizi di recupero crediti, non può beneficiare dell'esenzione dall'Iva prevista per le operazioni finanziarie, ma va assoggettata all'imposta. È irrilevante che i crediti siano trasferiti al factor, oppure siano semplicemente dati in pegno a garanzia del finanziamento. È quanto ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella sentenza del 23 ottobre 2025, C-232/24 .

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