
Ai fini dell'esenzione dall'Iva delle cessioni intracomunitarie, l'avvenuto trasferimento dei beni nel paese Ue di destinazione può essere provato con ogni mezzo, e non soltanto con le modalità previste dal regolamento Ue n. 282/2011 del 15 marzo 2011 . L'autorità fiscale è pertanto tenuta a valutare l'idoneità di qualsiasi prova offerta dagli interessati. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue nella sentenza 13 novembre 2025, causa C-639/24.

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