Non è dovuta l'Iva sui beni che risultano esportati fuori dell'Ue, a prescindere dalle eventuali incongruenze nella configurazione e fatturazione dell'operazione. Sono irrilevanti anche le violazioni di carattere formale commesse dal soggetto passivo, tra le quali deve essere ricondotta l'inosservanza dei vincoli in materia di prova dell'esportazione pur legittimamente previsti dalla legge nazionale. Fa eccezione il caso, invero piuttosto improbabile nel contesto di riferimento, in cui l'operazione configuri una frode al sistema dell'Iva.
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