Sono salve le sopravvenienze attive derivanti dalle riduzioni dei debiti dell'impresa nell'ambito dei procedimenti di ristrutturazione previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (dlgs. 14/2019 , Ccii): non costituiscono materia imponibile. Lo prevede ora, o meglio lo chiarisce, una modifica introdotta al comma 4-ter dell'art. 88 del testo unico delle imposte sui redditi, (dpr 22 dicembre 1986, n. 917) contenuta nello schema di dlgs su “Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto” approvato ieri in via preliminare dal Consiglio dei ministri.
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