L'inosservanza del termine di novanta giorni per il trasferimento nel paese Ue di destinazione dei beni oggetto di una cessione intracomunitaria con trasporto a cura del destinatario non pregiudica l'esenzione dall'Iva, purché vi sia la prova di detto trasferimento. In questo caso, il cedente può recuperare l'imposta che abbia eventualmente versato in sede di regolarizzazione, emettendo la nota di variazione in diminuzione o presentando richiesta di rimborso all'ufficio, nei termini rispettivamente previsti per l'esercizio di tali azioni.
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