Prima della riforma fiscale il contraddittorio preventivo non era applicabile in sede di emanazione degli atti di accertamento dei tributi locali. Questo strumento di dialogo con il contribuente, nei casi in cui non è escluso, va attivato solo dal momento in cui il legislatore lo ha reso obbligatorio. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza 12896 del 14 maggio 2025 .
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