Non c'è cessione intracomunitaria se i beni venduti non sono trasferiti fisicamente da un paese Ue a un altro. È irrilevante che i beni siano stati consegnati, per conto dell'acquirente stabilito in un altro Stato membro, a un terzo operatore che li utilizza per fabbricare prodotti che poi vende e invia allo stesso acquirente in regime di cessione intracomunitaria. Trattandosi di due cessioni autonome, in quanto poste in essere da due soggetti diversi, quella senza trasferimento costituisce un'operazione interna imponibile nel paese in cui si trovano i beni. Questo il parere espresso dall'avvocato generale della Corte di giustizia Ue nelle conclusioni depositate il 22 maggio 2025 nel procedimento pregiudiziale C-234/24.
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