Il rimborso dell'imposta di registro, nonché della sanzione e degli interessi, deve essere richiesto dal contribuente o dal soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata ma entro tre anni dal giorno del pagamento o, se posteriore, da quello in cui è sorto il diritto alla restituzione, sulle somme pagate ma non dovute, a seguito di provvedimento amministrativo o giudiziario, spettano gli interessi di mora, nella misura stabilita, anche in modo differenziato, dal Ministero dell'economia e delle finanze (dall'1/1/2010 al 3,5% annuo).
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