La mancata notifica dell'imposizione tributaria si riversa, con effetto a cascata, sugli atti successivi determinandone la nullità. La notifica illegittima dell'accertamento presupposto, infatti, non può essere sanata dalla notifica di atti successivi. La semplice conoscenza di un accertamento fiscale, percepita indirettamente dal contribuente attraverso la conoscenza di questi stessi atti collegati, quindi, non realizza la sanatoria (ex articolo 156 del c.p.c. terzo comma) della notifica illegittima del presupposto accertamento.
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