L’acquirente non può chiedere il rimborso dell’Iva indebita direttamente all’amministrazione finanziaria, qualora questa l’abbia già restituita al fornitore; non è rilevante che sia difficile recuperare l’imposta dal fornitore in stato fallimentare, né che il curatore si sia rifiutato di riemettere la fattura addebitando correttamente l’imposta, dovuta in un altro stato membro. È quanto emerge dalla sentenza 5 settembre 2024, C-83/23.
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