Il regime del Gruppo Iva cancella l'imposta sulle operazioni scambiate tra i partecipanti, anche se rese a soggetti che non avrebbero diritto alla detrazione. Lo ha statuito la Corte di giustizia Ue nella sentenza 11 luglio 2024, C-184/23. Osserva la Corte che in base alla formulazione dell'art. 4, par. 4, della direttiva 77/388 del 17 maggio 1977 (ora art. 11 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006), ogni stato membro ha la possibilità di considerare come unico soggetto passivo le persone residenti che siano giuridicamente indipendenti, ma strettamente vincolate fra loro da rapporti finanziari, economici ed organizzativi.
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