
Le APS e le OdV sono ETS costituiti in forma di associazione da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre APS od OdV per lo svolgimento di attività di interesse generale, quanto alle APS, in favore di propri associati, loro familiari o terzi, e, quanto alle OdV, in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Se dopo la costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito, deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l’APS o la OdV sono cancellate dal RUNTS, se non formulano richiesta di iscrizione in un’altra sezione. Non sono APS i circoli privati e le associazioni che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento della quota associativa o che collegano la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Gli atti costitutivi delle APS e delle OdV possono prevedere l’ammissione come associati di altri ETS o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50 per cento del numero delle APS e delle OdV.

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