Le cooperative sociali, considerate di diritto imprese sociali, sono soggetti imprenditoriali di natura privata, senza scopo di lucro, per disposizione di legge definite “a mutualità prevalente”, ai quali viene attribuita la possibilità di perseguire finalità di interesse collettivo. Esse si distinguono in cooperative sociali che svolgono attività di tipo socio-assistenziale (“tipo A”) e cooperative sociali che svolgono attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate (“tipo B”). Le cooperative sociali hanno l’obbligo di iscriversi al Registro unico nazionale del terzo settore. I soci, in numero minimo di nove, sono i “proprietari” della cooperativa, eleggono le cariche sociali e determinano gli indirizzi strategici dell’attività. Tra le finalità alle quali il contribuente può destinare il 5 per mille IRPEF vi è anche il sostegno delle cooperative sociali, sempre che siano iscritte nel richiamato Registro unico nazionale.
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