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Cooperative sociali

Cooperative sociali - 11. Le attività istituzionali e quelle “diverse”

di Paolo Duranti | 26 Giugno 2024
Cooperative sociali - 11. Le attività istituzionali e quelle “diverse”

Le attività di interesse generale che le cooperative sociali sono legittimate a svolgere comprendono la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e lo svolgimento di attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. A tali tradizionali ambiti di intervento si aggiungono quelli riguardanti interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e legge 22 giugno 2016, n. 112; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il codice del terzo settore ha introdotto la distinzione tra attività di interesse generale e diverse per le cooperative sociali, ampliando le attività istituzionali.