Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 attribuisce responsabilità in capo ai soggetti che, in un ente, possono compiere illeciti/reati, per stabilire a chi comminare la sanzione. Anche le cooperative sociali sono soggette al regime di responsabilità a carico degli enti a fronte di reati commessi da soggetti al vertice dell’organizzazione o dipendenti. Si propone un elenco non esaustivo dei principali reati presupposto. Le sanzioni comminabili si distinguono in pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza di condanna. Tale disciplina può essere derogata, ove la cooperativa dimostri di avere adottato e attuato un modello organizzativo (“MOG”) adeguato a prevenire la commissione dei reati. Ai fini della deroga, la cooperativa deve incaricare un soggetto esterno e con autonomi poteri quale vigilante del MOG adottato. Per essere considerato “idoneo”, un MOG deve essere efficace, adeguato, efficiente, flessibile, attuabile, pubblico/condiviso. Si propone uno schema delle fasi di definizione del MOG, individuando per ciascuna di esse i tratti salienti e gli adempimenti connessi, e si illustra il ruolo chiave dell’organismo di vigilanza.
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