Dal punto di vista oggettivo, le tipologie di immobile che possono fruire del credito d’imposta locazione di cui all’art. 28 del decreto Rilancio, sono molto più numerose di quanto preveda il credito d’imposta negozi e botteghe di cui all’art. 65 del D.L. n. 18/2020.
Si evidenzia, infatti, che è del tutto irrilevante la categoria dell’immobile, ma quello che rileva è che gli immobili ad uso non abitativo siano destinati allo svolgimento dell’attività industriale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale dell’attività di lavoro autonomo.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati