Al fine di incentivare il mercato immobiliare ed agevolare il cambio della prima casa di abitazione, il comma 116 modifica l'art. 1, nota II-bis), comma 4-bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986, estendendo da uno a due anni il periodo di tempo previsto per l’alienazione di immobili da destinare a prima abitazione per conservare il beneficio dell'aliquota agevolata del 2% relativa all'imposta di registro.
Per alienare la precedente prima casa a disposizione 24 mesi, anziché 12. La modifica della legge di Bilancio non riguarda l’altra casa nel Comune.
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