L'estromissione dell'immobile dell'imprenditore individuale configura la destinazione del bene immobile a destinazioni estranee all'esercizio dell'impresa; ciò genera una plusvalenza imponibile ai sensi dell'art. 58, comma 3, del TUIR. Tale plusvalenza non è frazionabile in un massimo di cinque esercizi, non derivando da una cessione a titolo oneroso.
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