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Le ritenute fiscali alla fonte

Le ritenute fiscali alla fonte - 17. Ritenute dovute dal condominio ad appaltatori o prestatori di servizi

di Renzo Pravisano | 25 Febbraio 2020
Le ritenute fiscali alla fonte - 17. Ritenute dovute dal condominio ad appaltatori o prestatori di servizi

Tutti i condomini hanno l’obbligo ad effettuare una ritenuta fiscale alla fonte all’atto della corresponsione di corrispettivi per prestazioni relative a contratti di appalto, redatti anche in forma non scritta, di opere o servizi poste in essere nell’esercizio di imprese (cioè da parte di soggetti con Partita IVA, compresa la fornitura di beni con la loro posa in opera.

Sotto questo profilo i condomini debbono risultare in possesso del codice fiscale.

In linea generale il condominio è costituito allo scopo di regolamentare parti comuni di un edificio poste al servizio delle singole unità condominiali che lo costituiscono. A tal fine viene nominato da parte dell’assemblea dei condomini un Amministratore condominiale.

Il condominio può essere generale, quando le parti comuni sono utilizzate da tutti i condomini, o parziale quando il loro utilizzo è consentito a una sola parte dei condomini.

Può esistere un condominio in presenza di parti comuni ad utilizzo di meno di quattro condomini.

È considerato un super-condominio quello costituito da un insieme di edifici distinti. Infine la gestione delle parti comuni può venire fatta attraverso la costituzione di un consorzio residenziale.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il condominio, ente privo di personalità giuridica, è sostituto d’imposta per ritenute su appalti/servizi. L’amministratore gestisce obblighi fiscali e comunicazioni annuali all’Agenzia delle Entrate. Diverse tipologie condominiali esistono.