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Le ritenute fiscali alla fonte

Le ritenute fiscali alla fonte - 3. Ritenuta alla fonte, sostituto d’imposta e accordi bilaterali fra Stati

di Renzo Pravisano | 25 Febbraio 2020
Le ritenute fiscali alla fonte - 3. Ritenuta alla fonte, sostituto d’imposta e accordi bilaterali fra Stati

L’obbligazione tributaria sorge attraverso il rapporto giuridico d’imposta. Essa costituisce un vincolo a carico dei soggetti passivi al pagamento del tributo dovuto per i compensi e redditi che percepiscono. Il diritto tributario ha definito una particolare figura giuridica: il sostituto d’imposta. Egli è un soggetto che diviene per disposizione di legge un debitore d’imposta per conso del sostituito, con obbligo di operare delle ritenute fiscali alla fonte su determinati compensi che eroga a terzi. I trattati internazionali hanno stabilito delle particolari procedure applicative in materia di ritenute fiscali alla fonte.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il diritto tributario appartiene al diritto pubblico e riguarda l'indisponibilità dei tributi. Le norme per l'interpretazione si basano sull'analisi letterale e logica del testo. La potestà tributaria è definita come l'attività degli organi amministrativi preposti al controllo, alla predisposizione delle procedure di riscossione e all'espletamento delle formalità relative alle procedure pre-contenziose e contenziose. L'obbligazione tributaria sorge attraverso il rapporto giuridico d'imposta, che può venire definito come un presupposto rivelatore della capacità contributiva di un contribuente, con conseguente obbligo ad adempiere ad una data prestazione in favore dell’Erario o Ente locale. Sono presenti figure come il sostituto d’imposta e il responsabile d’imposta nel contesto del diritto tributario internazionale.