Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, normate dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (CCII), sono destinate al consumatore, al lavoratore autonomo, all’imprenditore minore, all’imprenditore agricolo, alle start-up innovative e ad ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa, o ad altre procedure liquidatorie, previste dal CCII.
Le nuove procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento si distinguono in procedure familiari, piani di ristrutturazione dei debiti e concordato minore.
Esse entreranno in vigore il 15 agosto 2020, cioè trascorsi 18 mesi dalla pubblicazione del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 in G.U., avvenuta in data 14 febbraio 2019.
Fino a quel momento, è ancora applicabile la legge 27 gennaio 2012, n. 3, la cd. “norma salva suicidi”, che prevede tre procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento: l’accordo di gestione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio.
Dedichiamo la prima parte della guida alle attuali procedure e la seconda parte alle nuove.
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