Ai sensi dell'art. 6-bis del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, è riconosciuta la possibilità della rivalutazione gratuita per i settori alberghiero e termale, al fine di garantire un sostegno a un settore che ha risentito molto pesantemente dell’emergenza sanitaria da Covid-19. L’indubbio vantaggio di tale rivalutazione è che, pur avendo natura gratuita, alla stessa è riconosciuta valenza fiscale, con riconoscimento del relativo valore (ad esempio, ai fini della deducibilità degli ammortamenti). La rivalutazione può essere ottenuta sia nel bilancio chiuso del 31 dicembre 2020 che del 31 dicembre 2021.
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