Ai fini civilistici, in deroga all'art. 2426 c.c., che impone quale criterio di valutazione delle immobilizzazioni quello del costo di acquisto o di produzione, è consentito attribuire ai beni oggetto di rivalutazione un nuovo valore, che deve rispettare il limite del valore economico.
Secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, tale limite massimo comporta che i valori di bilancio dei beni rivalutati non possono essere superiori a quelli attribuiti ai beni in base alla consistenza, alla capacità produttiva, all'effettiva possibilità di utilizzazione economica dell'impresa, oppure in base ai valori correnti di mercato.
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