La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), introduce una proroga della misura del superbonus 110 per cento, con scadenze differenziate in base al soggetto beneficiario. Ai fini dei controlli sui bonus edili, sono state trasfuse le disposizioni del decreto “Antifrodi” (D.L. 11 novembre 2021, n. 157) in tema di visto di conformità e asseverazione. Viene fissato al 110 per cento l'ammontare della detrazione relativamente alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici. La finestra temporale di operatività della disciplina delle opzioni per lo sconto in fattura e la cessione del credito, viene prorogata in parallelo alla proroga dei bonus edilizi. L’Agenzia delle entrate ha la possibilità di sospendere l’efficacia delle comunicazioni di tali opzioni, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio. Sono anche chiariti i poteri dell'Agenzia delle entrate nell'ambito dei controlli su superbonus, sconto in fattura, cessione del credito e agevolazioni e contributi a fondo perduto da essa erogati per l’emergenza Covid-19.
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