I commi 26 e 27 dell’art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022), aumentano i limiti all'investimento nei piani individuali di risparmio "ordinari". Inoltre, con riferimento ai PIR costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020, che investono prevalentemente in imprese diverse da quelle inserite negli indici FTSE MIB e FTSE Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, viene prevista l'esclusione dei vincoli stabiliti dal comma 112 dell'art. 1 della legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232).
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